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AUTOCERTIFICAZIONE – “GUIDA AI CITTADINI”

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TESTO UNICO DELLE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE E REGOLAMENTARI IN MATERIA DI DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA D.P.R. 445 del 28/12/2000 IN VIGORE DAL 7 MARZO 2001

  1. CHI PUO’ E CHI DEVE ACCETTARE LE AUTOCERTIFICAZIONI
  2. VIETATO CHIEDERE CERTIFICATI AI CITTADINI
  3. CHE COSA SI INTENDE PER AUTOCERTIFICAZIONE
  4. CHE COSA SI PUO’ AUTOCERTIFICARE
  5. CHE COSA NON SI PUO’ AUTOCERTIFICARE
  6. LA DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’
  7. AUTENTICA DI COPIE
  8. L’AUTOCERTIFICAZIONE E I CITTADINI COMUNITARI ED EXTRACOMUNITARI
  9. VIOLAZIONE DEI DOVERI D’UFFICIO
  10. DICHIARAZIONI NON VERITIERE 
     

1) CHI PUO’ E CHI DEVE ACCETTARE LE AUTOCERTIFICAZIONI

Hanno l’obbligo di accettare le autocertificazioni:

  • tutte le amministrazioni pubbliche;

  • i gestori di servizi pubblici (Enel, Servizi Postali, Telecom, etc).

Hanno la facoltà di accettare le autocertificazioni:

  • i privati che vi consentono

Ciò significa che i privati, come ad esempio banche ed assicurazioni, hanno la possibilità di accettare le autocertificazioni, anche se non sono obbligati a farlo, in quanto si tratta di una facoltà e non di un obbligo.

2) VIETATO CHIEDERE CERTIFICATI AI CITTADINI 

Le amministrazioni pubbliche e i gestori di pubblici servizi non possono chiedere ai cittadini:

  • i certificati in tutti i casi in cui si può fare l’autocertificazione;

  • i documenti che esse stesse sono tenute a certificare o che comunque sono in loro possesso.

Invece di chiedere i certificati al cittadino, le amministrazioni e i gestori di pubblici servizi devono accettare l’autocertificazione o acquisire d’ufficio le informazioni necessarie, facendosi indicare dal cittadino interessato gli elementi indispensabili al loro reperimento (ad esempio per un diploma di maturità il cittadino deve indicare la scuola e l’anno in cui lo ha conseguito).


3) CHE COSA SI INTENDE PER AUTOCERTIFICAZIONE

  • Il termine autocertificazione indica la possibilità per il cittadino di sostituire a tutti gli effetti ed a titolo definitivo un certificato con una dichiarazione sostitutiva di certificazione cioè con una propria dichiarazione firmata (punto 4); 

  • Occorre ricordare che oltre alle autocertificazioni suddette esistono anche le dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà (punto 6).


4) SONO AUTOCERTIFICABILI, IN SOSTITUZIONE DELLE NORMALI CERTIFICAZIONI :

    1. data e luogo di nascita;
    2. residenza;
    3. cittadinanza;
    4. godimento dei diritti civili e politici;
    5. stato di celibe, coniugato, vedovo o stato libero;
    6. stato di famiglia;
    7. esistenza in vita;
    8. nascita del figlio, morte del coniuge, del genitore, del figlio ecc..(ascendente o discendente);
    9. iscrizione in albi, in elenchi tenuti da pubbliche amministrazione (come ad esempio l’iscrizione alla Camera di Commercio);
    10. appartenenza a ordini professionali;
    11. titolo di studio, esami sostenuti;
    12. qualifica professionale posseduta, titolo di specializzazione, abilitazione, formazione, aggiornamento e qualificazione tecnica;
    13. reddito, situazione economica anche ai fini della concessione dei benefici di qualsiasi tipo previsti da leggi speciali;
    14. assolvimento di obblighi contributivi;
    15. possesso e numero del codice fiscale, della partita IVA e di qualsiasi dato presente nell’archivio dell’anagrafe tributaria;
    16. stato di disoccupazione;
    17. qualità di pensionato e categoria di pensione;
    18. qualità di studente;
    19. qualità di legale rappresentante di persone fisiche o giuridiche, di tutore, di curatore e simili;
    20. iscrizioni presso associazioni o formazioni sociali di qualsiasi tipo;
    21. tutte le situazioni relative all’adempimento degli obblighi militari, comprese quelle attestate nel foglio matricolare dello stato di servizio;
    22. di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale;
    23. di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali;
    24. qualità di convivenza a carico;
    25. tutti i dati a diretta conoscenza dell’interessato contenuti nei registri dello stato civile (ad esempio la paternità, la maternità, la separazione o comunione dei beni);
    26. di non trovarsi in stato di liquidazione o di fallimento e non aver presentato domanda di concordato.
  • Le dichiarazioni sopra elencate devono essere semplicemente firmate dall’interessato.

  • Non è prevista l’autentica della firma nè altra formalità.

  • Sono definitive ed hanno la stessa validità del certificato che sostituiscono.

  • Sono in carta libera, non servono marche da bollo.

  • Possono essere presentate anche da un’altra persona oppure inviate via fax o per posta senza allegare la fotocopia del documento d’identità

  • Le dichiarazioni sostitutive di certificazione possono essere presentate ai privati che vi consentono; anche in questo caso la firma non deve essere autenticata.


5) LE AMMINISTRAZIONI E I GESTORI DI PUBBLICI SERVIZI POSSONO CHIEDERE AL CITTADINO SOLO I CERTIFICATI CHE NON POSSONO ESSERE SOSTITUITI CON L’AUTOCERTIFICAZIONE E CIOE’ :

  •  i certificati medici, sanitari, veterinari;

  •  i certificati di origine; 

  •  i certificati di conformità CE; 

  •  i certificati di marchi o brevetti.


6) LA DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’

  • Fatti, stati e qualità personali, a conoscenza dell’interessato, nonché tutto ciò che non rientra nelle autocertificazioni di cui al (punto 3), possono essere contenuti in una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà;

  • Tutte le dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà da presentare alle pubbliche amministrazioni ed ai gestori di servizi pubblici, inserite o meno in una domanda, non richiedono l’autentica della firma, ma vanno firmate davanti al dipendente addetto oppure sono firmate e presentate o inviate tramite posta o fax allegando la fotocopia di un documento d’identità del dichiarante;

  • La firma delle dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà rivolte ai privati vanno autenticate con conseguente pagamento dell’imposta di bollo nella misura di euro 10,33 (salvo esenzioni previste dalla legge).


7) AUTENTICA DI COPIE

  • Consiste nell’attestazione di conformità con l’originale scritta alla fine della copia a cura del pubblico ufficiale autorizzato.

  • All’autentica di copia provvede il pubblico ufficiale presso il quale è depositato l’originale oppure che lo ha emesso o al quale deve essere prodotto il documento, nonché un notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco.

  • Se vi provvedono le figure sopra elencate, all’autentica di copia si applica l’imposta di bollo nella misura di € 10,33 (salvo esenzioni previste dalla legge)

  • Il cittadino può attestare direttamente la conformità di una copia all’originale utilizzando una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà limitatamente ai seguenti casi:

    • la copia di un atto o documento rilasciato o conservato da un’amministrazione pubblica;

    • la copia di una pubblicazione, di un titolo di studio o di servizio;

    • la copia di documenti fiscali che devono obbligatoriamente essere conservati dai privati.

  • La dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà che attesta la conformità all’originale di una copia va firmata davanti al dipendente addetto oppure va firmata e presentata o inviata tramite posta o fax allegando la fotocopia di un documento d’identità del dichiarante.

  • Non è necessaria alcuna marca da bollo.


8) AUTOCERTIFICAZIONI E CITTADINI COMUNITARI ED EXTRACOMUNITARI

  • L’autocertificazione è consentita anche ai cittadini comunitari.

  • L’autocertificazione è consentita anche ai cittadini extracomunitari che soggiornano regolarmente in Italia (sono cioè in possesso di permesso o carta di soggiorno) limitatamente agli stati, alle qualità personali e ai fatti attestabili o certificabili da soggetti pubblici italiani.


9) VIOLAZIONE DEI DOVERI D’UFFICIO

Il dipendente di una pubblica amministrazione che non accetta le dichiarazioni sostitutive di certificazione o di atto di notorietà, come prevede la normativa di semplificazione, incorre nella violazione dei doveri d’ufficio da cui derivano sanzioni disciplinari, ma può anche configurarsi il rifiuto od omissione di atti d’ufficio, perseguibili penalmente.


10) DICHIARAZIONI NON VERITIERE

Attenzione a non effettuare dichiarazioni non veritiere, poichè l’amministrazione pubblica deve effettuare verifiche, anche a campione, al fine di accertare la veridicità di quanto dichiarato dal cittadino.

Il dipendente che riceve le dichiarazioni sostitutive non è responsabile del loro contenuto.

Se in seguito a verifica la dichiarazione si rivela falsa la responsabilità è esclusivamente del cittadino che ha reso la dichiarazione, il quale decade dai benefici ottenuti e viene denunciato all’autorità giudiziaria.

E’evidente che le norme, semplificando l’azione amministrativa, vogliono creare fra pubblica amministrazione e cittadino, rapporti di fiduciosa collaborazione.

Il rilascio di dichiarazioni non veritiere è, d’altra parte, punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia.

 

 

 

 

 


 

ultima modifica: vergiate07/08/2013
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