Art. 5 decreto-legge 9 febbraio 2012 n. 5 convertito in legge 4 aprile 2012 n.35
A partire da oggi 9 maggio 2012 le dichiarazioni di residenza con provenienza da altro Comune o dall’estero, di cambiamento di abitazione all’interno del Comune o di trasferimento all’estero, possono essere presentate allo sportello dell’anagrafe comunale ma anche per raccomandata, per fax o per via telematica.
La trasmissione telematica della dichiarazione di residenza è consentita mediante una delle seguenti modalità:
la dichiarazione deve essere sottoscritta con firma digitale;
il dichiarante deve essere identificato dal sistema informatico attraverso l’uso della carta d’identità elettronica o carta nazionale dei servizi o comunque con strumenti che consentano l’individuazione del soggetto che effettua la dichiarazione;
la dichiarazione deve essere trasmessa attraverso la casella di posta elettronica certificata del dichiarante alla posta elettronica certificata (PEC) del Comune;
la copia della dichiarazione recante la firma autografa e la copia del documento d’identità del dichiarante devono essere acquisite mediante scanner e trasmesse tramite posta elettronica semplice.
E’ pertanto possibile utilizzare la propria mail personale allegando la scansione della dichiarazione autografa e del documento d’identità.
Le dichiarazioni devono contenere necessariamente tutti i dati obbligatori previsti negli appositi moduli pubblicati sul sito del Ministero dell’Interno e di seguito riportati.
Alla dichiarazione deve essere allegata copia del documento d’identità del richiedente e delle persone che trasferiscono la residenza unitamente al richiedente che, se maggiorenni, devono sottoscrivere il modulo.
I cittadini stranieri comunitari dovranno allegare alla dichiarazione di residenza la documentazione richiesta nell’allegato B.
I cittadini stranieri extra comunitari dovranno allegare alla dichiarazione di residenza la documentazione richiesta nell’allegato A.
Indirizzi dove inoltrare le dichiarazioni di residenza:
a mano:
presso l’Ufficio Anagrafe – Via Cavallotti 46 durante gli orari di apertura:
lunedì, mercoledì, venerdì dalle ore 10.00 alle ore 13:30
martedì, giovedì dalle ore 16.00 alle ore 18.00
sabato dalle ore 09.00 alle ore 12.00
per raccomandata:
Comune di Vergiate - Ufficio Anagrafe
Via Cavallotti n. 46 - 21029 - Vergiate (VA)
per fax: al numero 0331/928729
per posta elettronica certificata: comunevergiate@legalmail.it
per posta elettronica: anagrafe@comune.vergiate.va.it
per eventuali contatti telefonare al numero: 0331/928739 o inviare una mail a: anagrafe@comune.vergiate.va.it
L’ufficiale d’anagrafe entro i 2 giorni lavorativi successivi alla presentazione della dichiarazione di residenza ne effettua la registrazione con decorrenza giuridica dalla data di presentazione. L’interessato potrà ottenere il certificato di residenza e lo stato di famiglia, limitatamente alle informazioni documentate.
Il comune di provenienza è tempestivamente informato dal comune di nuova residenza dell’avvenuta iscrizione. Entro gli ulteriori successivi 5 giorni lavorativi il comune di provenienza provvederà all’invio al comune di nuova iscrizione dei dati integrati e corretti perché possano essere rilasciate tutte le normali certificazioni.
Entro 45 giorni dalla data di presentazione della dichiarazione l’ufficiale d’anagrafe procede alla verifica dei requisiti cui è subordinata l’iscrizione anagrafica (dimora abituale e documenti attestanti la regolarità del soggiorno per i cittadini comunitari). Gli accertamenti presso il nuovo indirizzo anagrafico saranno esperiti dagli agenti della Polizia Locale.
Decorsi i 45 giorni previsti per gli accertamenti, qualora non vengano comunicati all’interessato gli eventuali requisiti mancanti o gli esiti negativi di detti accertamenti ai sensi dell’art. 10-bis della legge n. 241/1990, quanto dichiarato si considera conforme alla situazione di fatto in essere alla data della dichiarazione (silenzio-assenso, art. 20 legge 241/1990).
In caso di accertamento negativo l’interessato sarà cancellato dall’anagrafe con effetto retroattivo con segnalazione alle autorità di pubblica sicurezza delle discordanze tra le dichiarazioni rese dagli interessati e gli esiti degli accertamenti esperiti. Si applicano gli articoli 75 e 76 del DPR 445/2000 i quali dispongono rispettivamente la decadenza dai benefici acquisiti per effetto della dichiarazione non corrispondente al vero, nonché il rilievo penale della dichiarazione mendace.
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